Consulenza sulla gestione dei PFU - SAEPV

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CONSULENZA SULLA GESTIONE DEI PFU
(Pneumatici Fuori Uso)

SICUREZZA E AMBIENTE Engineering S.r.l. aiuta le imprese produttrici di PFU (Pneumativi Fuori Uso) alla corretta gestione secondo le normative vigenti.

Sulla base del principio della “producer responsability” i responsabili del sistema sono i produttori e gli importatori di pneumatici, i quali:

  • sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantità di PFU (di qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantità degli pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell'anno solare precedente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, dedotta la quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti all'estero per riutilizzo o carcasse cedute all'estero per ricostruzione, calcolata sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive quote di immissione nel mercato nazionale;
  • devono dichiarare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorità competente sia la quantità e le tipologie degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente sia le quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nell'anno solare precedente. Devono, inoltre, provvedere ad inviare alla stessa autorità un rendiconto economico completo della gestione;
  • possono gestire gli PFU sia direttamente sia attraverso gestori autorizzati di PFU. Nel caso in cui il produttore o l'importatore gestisce gli PFU attraverso gestori autorizzati, invia apposita dichiarazione all'autorità competente entro il 30 novembre dell'anno precedente. La durata dell'incarico al gestore ha una durata non inferiore ad un anno solare;
  • possono adempiere agli obblighi sopra esposti anche attraverso la costituzione di strutture societarie dotate di autonoma personalità giuridica, di natura consortile con scopo mutualistico, che provvede ad ogni attività di gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione e di rendiconto;
  • comunicano all’autorità competente, entro il 30 settembre di ciascun anno, le stime degli oneri relativi alle componenti di costo per l’anno solare successivo;
  • a decorrere dal centoventesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento, i produttori e gli importatori degli pneumatici, direttamente od indirettamente tramite loro forme associate, raccolgono e gestiscono, dietro corrispettivo pagato dal fondo per la copertura dei costi sostenuti ed anche in alternativa ad altri soggetti autorizzati a garanzia di una maggior competitività economica, gli PFU provenienti da veicoli a fine vita.
    
 
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